Statuto

U.S. A. E.

UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI

 

STATUTO

 

 

Art. 1 – Denominazione

E’ corrente “U.S.A.E.” – “Unione Sindacati Autonomi Europei” – Confederazione di sindacati autonomi per i lavoratori pubblici e privati. Il presente articolo non è modificabile.

 

Art. 2 – Intercategorialità

La Confederazione U.S.A.E. è una organizzazione intercategoriale senza fini di lucro, rappresentativa dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di quelli  occupati in forme cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, dei pensionati, degli studenti, degli inquilini e degli utenti e consumatori.

 

Art. 3 – Scopi

Scopi dell’U.S.A.E. sono:

  1. la promozione della tutela degli interessi morali ed economici dei soci dei sindacati aderenti, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e/o movimenti politici;
  2. la promozione della definizione delle vertenze innanzi ai competenti organi, per come previsto nel regolamento;
  3. Partecipare alle trattative, alla stesura ed alla sottoscrizione di contratti collettivi, consultazioni, concertazioni, patti di sviluppo e di altri intese di carattere generale, comunque denominati, con i Governi Centrali, Regionali e Locali e con le associazioni di datori di lavoro;
  4. Proporre alle controparti istituzionali pubbliche e private una politica sociale, previdenziale, del lavoro e dell’occupazione che sia coerente con gli obiettivi confederali;
  5. Organizzare convegni di studio, incontri, tavole rotonde dibattiti sui temi sociali, previdenziali occupazionali e del lavoro  e su altri temi di interesse sindacale confederale
  6. la presenza della Confederazione, direttamente e/o mediante i Sindacati di categoria, ad ogni livello e la sua partecipazione agli organismi bilaterali, consultivi, di rappresentanza, di controllo sia di livello europeo che nazionale, regionale, provinciale, comunale e dei rispettivi enti e consorzi, nonché nelle ulteriori strutture del settore privato ove sia prevista la partecipazione del sindacato;
  7. la promozione ed attuazione in ogni atto o azione per la realizzazione degli scopi prefissi.

 

Art. 4 – Fondo Comune

Il fondo comune è costituito dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dal patrimonio della confederazione. Esso serve al perseguimento degli scopi.

Le entrate della USAE sono costituite da:

  • contributi degli iscritti
  • contributi versati dalle Organizzazioni Sindacali aderenti;
  • interessi attivi;
  • le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari degli iscritti e delle organizzazioni sindacali aderenti ovvero dalle liberalità eventualmente effettuate in favore della confederazione;
  • corrispettivi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
  • corrispettivi per viaggi e soggiorni turistici rivolti agli stessi soggetti del punto precedente;
  • entrate per cessioni di pubblicazioni, anche nei confronti di terzi, oltre che degli associati, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché corrispettivi per l’assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti stessi e di legislazione sul lavoro;
  • entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali conformi ai fini istituzionali.

Il patrimonio della Confederazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci e le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo, chiedere la divisione del fondo comune che resta indiviso ed a disposizione dell’Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.).

La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Generale, che può nominare uno più responsabili amministrativi.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità, designata dal Coordinamento Generale dell’Unione, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3, comma 190, della legge del dicembre 1996 n. 662 così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

 

Art. 5 – Soci ed organizzazioni sindacali aderenti

L’adesione dei lavoratori avviene direttamente alla Confederazione o per il tramite delle federazioni costituenti e delle organizzazioni sindacali aderenti. In questo ultimo caso essi sono soci aggregati e i relativi diritti sono esercitati per il tramite delle rispettive associazioni e nei limiti previsti dal presente statuto e dei relativi regolamenti.

  1. A) SOCI

La Confederazione riunisce i lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli  occupati in forme cooperative ed autogestite, i precari o in cerca di prima occupazione, i pensionati, gli studenti, gli inquilini, gli utenti ed i consumatori che lo richiedano espressamente in forma scritta e/o che rilasciano alla Confederazione formale delega di ritenuta associativa. La richiesta dovrà essere corredata dall’attestato di avvenuto versamento qualora disoccupati,  pensionati, occasionali, volontari, studenti.

Sono soci anche coloro che hanno rilasciato delega alle organizzazioni costituenti.

Sono soci aggregati coloro che nel rispetto dei relativi statuti hanno rilasciato delega alle organizzazioni aderenti.

La Segreteria Generale assegna gli associati ai coordinamenti di categoria.

  1. B) SS. ADERENTI

Alla confederazione aderiscono anche federazioni ed organizzazioni sindacali.

Il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali aderenti, il Coordinamento Nazionale di  Comparto nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Confederazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

L’adesione di Organizzazioni Sindacali alla confederazione  avviene in base ad esplicita ammissione, sancita dalla Segreteria Generale, per le associazioni che la richiedano per iscritto.

La relativa domanda, sottoscritta dal Segretario Nazionale o dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale richiedente deve essere corredata da:

  1. a) atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
  2. b) dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Confederazione;
  3. c) attestazione del numero degli associati;
  4. d) elenco delle cariche statutarie.

Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

La Confederazione può decidere di sottoscrivere patti federativi con altre organizzazioni, aderire ad altre Confederazioni o ad organismi internazionali. L’adesione o la federazione viene decisa dalla Segreteria Generale che , con le medesime modalità, può revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate.

  1. C) FEDERAZIONI COSTITUENTI

Si da atto che quando si parla di organizzazioni costituenti ci si riferisce esclusivamente alla federazione FSI che riunisce le organizzazioni precedentemente costituenti.

 

Art. 6 – Organismi statutari

Gli organismi dell’U.S.A.E. si dividono in Organismi Centrali ed Organismi Periferici .

Gli Organismi Centrali sono:

  • Il Segretario Generale;
  • la Segreteria Generale;
  • il Coordinamento Generale dell’Unione;
  • i Coordinamenti nazionali di comparto e di categoria;
  • i Consigli Nazionali;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Gli Organismi Periferici sono:

  • i Comitati Regionali, Provinciali e/o territoriali;
  • i Coordinatori Regionali, Provinciali e/o territoriali.
  • i Coordinamenti territoriali di comparto e di categoria;
  • le R.S.A. e i Terminali Associativi.

 

Art. 7 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Segretario Generale rappresenta la Confederazione U.S.A.E. a tutti gli effetti di legge: ad esso spetta la firma.

In caso di sua assenza, o di legittimo impedimento, egli è sostituito da uno dei Segretari Confederali dallo stesso all’uopo delegato.

Coordina l’attività del Coordinamento Generale dell’Unione e della Segreteria Generale.

Al Segretario Generale compete inoltre:

  • convocare le riunioni della Segreteria Generale;
  • intavolare trattative per la redazione dei contratti collettivi di lavoro, quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati formalmente dalla Segreteria Generale;
  • trattare con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
  • convocare il Coordinamento Generale dell’Unione almeno una volta l’anno, ovvero quando stabilito dal regolamento;
  • convocare i Consigli Nazionali;
  • siglare eventuali accordi di adesione o di cooperazione.

Il Segretario Generale della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.) garantisce con le opportune iniziative tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l’attività ed il funzionamento della Confederazione.

 

Art. 8 – Segreteria Confederale

La Segreteria Confederale è un organo operativo che non ha potere deliberante; essa coadiuva il Segretario Generale nelle funzioni di governo della confederazione partecipando alla Segreteria Generale. È eletta dal congresso, su proposta del Segretario Generale.  Il numero dei suoi componenti è variabile per numero da 2 (due) a  14 (quattordici) in base alle scelte congressuali.  I componenti la segreteria confederale assumono la carica di Segretari Confederali.

Qualora la segreteria confederale, per qualsiasi ragione, ritenesse necessario aumentarne i componenti, è facoltà del Segretario Generale – fra un congresso e l’altro – proporre alla segreteria, che deciderà a maggioranza,  la cooptazione di ulteriori membri.

 

Art. 9 – Segreteria Generale

Il Segretario Generale e la Segreteria Confederale costituiscono insieme la Segreteria Generale.

La Segreteria Generale ratifica gli atti di gestione ed i provvedimenti assunti dal Segretario Generale nella prima riunione utile.

La Segreteria Generale può nominare al proprio interno un  Segretario Amministrativo.

I Segretari Confederali possono ricevere dalla Segreteria Generale incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o assumere particolari responsabilità operative.

La Segreteria Generale partecipa con diritto di voto ai lavori del Coordinamento Generale dell’Unione.

La Segreteria Generale, nei casi urgenti, prende tutte le iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini statutari di competenza del Coordinamento Generale dell’Unione, le quali dovranno essere ratificate, a maggioranza semplice dei presenti, nella prima riunione del Coordinamento Generale dell’Unione.

La Segreteria Generale amministra e gestisce il fondo comune e il patrimonio immobiliare, rispondendo del suo operato al Coordinamento Generale dell’Unione.

La Segreteria Generale predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Coordinamento Generale dell’Unione.

La Segreteria Generale provvede alla organizzazione ed al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l’attività; nomina i funzionari ed i collaboratori tecnici.

La Segreteria Generale può avvalersi dell’ausilio di esperti per le varie materie, individuandoli anche tra esterni alla Confederazione.

La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, nominandone i componenti; nomina altresì i consulenti della Confederazione.

La Segreteria Generale inoltre:

  • cura l’informazione generale mediante organi di informazione interni ed esterni;
  • intrattiene trattative con gli Organismi pubblici e privati al fine di raggiungere lo scopo sociale;
  • gestisce le prerogative sindacali assegnate alla Confederazione, in base alle normative vigenti, a seguito della adesione delle varie organizzazioni sindacali, provvedendo a distribuire le stesse, detratte le quote stabilite per le esigenze confederali o dei settori di sviluppo, alle organizzazioni che le hanno generate, salvo diverso accordo esplicito;
  • provvede alle designazioni dei rappresentanti e dei candidati della Confederazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso. Laddove la nomina nei suddetti organi spetti per la rappresentanza raggiunta in un particolare settore o area rappresentata da una organizzazione sindacale aderente, la Segreteria Generale provvederà alla indicazione dei componenti su designazione delle organizzazioni sindacali aderenti rappresentative nel settore o area interessata.
  • cura i contatti con altre organizzazioni nazionali ed europee aventi comunque scopi, finalità e principi statutari sovrapponibili a quelli descritti nel presente statuto.
  • istituisce e coordina i Dipartimenti e le Consulte professionali nazionali e territoriali .
  • prevede l’istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.
  • può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Le deliberazioni della Segreteria Generale sono adottate a maggioranza.

 

Art. 10 – Coordinamento Generale dell’Unione

Il Coordinamento Generale dell’Unione è il massimo organo della confederazione fra un congresso e l’altro. Esso si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Segretario Generale e/o della Segreteria Generale.

Il Coordinamento Generale dell’Unione discute e delibera le linee di indirizzo e sulle politiche generali della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.).

Il Coordinamento Generale dell’Unione è presieduto dal Segretario Generale o da un suo delegato ed è composto:

  • dalla Segreteria Generale
  • dai Coordinatori Regionali
  • da 9 (nove) componenti designati dalle organizzazioni costituenti;
  • dal legale rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e delle federazioni aderenti con almeno 5.000 iscritti;
  • un ulteriore componente di ogni Organizzazione Sindacale aderente che superi i ventimila iscritti;
  • il rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali e delle federazioni aderenti che non associano almeno 5.000 iscritti possono partecipare ma senza diritto di voto;
  • Non possono partecipare i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle federazioni aderenti che non sono in regola con i versamenti associativi all’atto di convocazione.

Le riunioni del Coordinamento Generale dell’Unione sono valide se sono presenti almeno la metà dei coordiantori regionali e dei segretari confederali.

Le decisioni del Coordinamento Generale dell’Unione sono adottate a maggioranza dei presenti con diritto di voto, tranne nei casi in cui, dal presente Statuto, siano richieste maggioranze più ampie.

Alle riunioni del Coordinamento Generale dell’Unione non è ammessa la rappresentanza mediante delega.

Il Coordinamento Generale dell’Unione determina il contributo di iscrizione alla Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.) che dovrà essere versato da ogni singola organizzazione sindacale aderente.

Il Coordinamento Generale dell’Unione è competente a modificare il presente statuto ed a ratificare le  norme regolamentari per la esecuzione dei vari aspetti del presente Statuto e resta competente per il loro aggiornamento. Le decisioni relative alle modifiche statutarie sono prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Il Coordinamento Generale dell’Unione approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dalla Segreteria Generale.

Il Coordinamento Generale dell’Unione può sfiduciare la Segreteria Generale con votazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti; in questo caso il Segretario Generale, nei successivi 60 giorni, dovrà provvedere alla convocazione di un congresso straordinario. La convocazione del congresso straordinario comporta la rielezione di tutti gli organismi di ogni ordine e grado.

 

Art. 11  –  Coordinamenti nazionali di comparto e di categoria

I Coordinamenti Nazionali di Comparto e/o di Area negoziale contrattuale (Quadri, Dirigenti, Professionisti, ecc.) e di  categoria,  la cui articolazione è basata sulle aree contrattuali, sono lo strumento attraverso cui la Confederazione  intende perseguire e garantire la più ricca articolazione di sedi propositive e assicurare un itinerario più partecipato per l’assunzione delle decisioni.

I Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale sono individuati dalla Segreteria Generale, che delibera anche il relativo specifico regolamento statutario, in rapporto a:

  1. comparto contrattuale, o specifica area negoziale contrattuale, di riferimento;
  2. ambiti e livelli di contrattazione;
  3. specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.

Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Comparto o Intercompartimentali per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi possono essere organizzati accorpando personale  appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto o di area negoziale contrattuale nell’ambito della medesima specificità professionale.

A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale, sono guidati da un Segretario Nazionale di comparto.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto viene designato in proporzione agli iscritti dai Coordinamenti Nazionali di Settore.

La Segreteria Generale, a supporto dei Coordinamenti Nazionali di Comparto, può designare ulteriori dirigenti sindacali, anche non appartenenti al Comparto o Area negoziale interessata.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto partecipa alla contrattazione nazionale ed elabora le linee di azione della confederazione nei singoli comparti  e nelle specifiche aree negoziali contrattuali in autonomia ma nel rispetto delle linee e dell’indirizzo politico della Confederazione.

I Coordinamenti di Comparto e Area negoziale sono costituiti, analogamente, a livello regionale provinciale e territoriale.

All’interno dei coordinamenti confluiscono gli iscritti delle federazioni già promosse e deliberate direttamente dalla confederazione i cui statuti debbono intendersi revocati.

 

Art. 12 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.) è composto dalla segreteria generale, dai Segretari Nazionali di Comparto e dai Coordinatori Regionali, Provinciali e Territoriali.

Il Consiglio Nazionale esprime proposte e pareri consultivi su tutte le materie che gli vengono rimesse dalla Segreteria Generale o dal Coordinamento Generale della Unione.

 

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria.

E’ composto da tre membri effettivi, che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal Coordinamento Generale dell’Unione tra gli associati che presentino requisiti di moralità.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati non aderenti alla Confederazione.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

  • esamina i casi deferiti dalla Segreteria Generale, deliberando, ove nel caso, l’esclusione del socio;
  • decidere sui conflitti statutari, di competenza, di territorialità, di elezione e rappresentanza e di incompatibilità;
  • assicura un secondo grado di giudizio su richiesta delle Organizzazioni Sindacali aderenti o su ricorso dei diretti interessati, se già giudicati dal massimo organo giurisdizionale dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza.

La competenza per il deferimento al Collegio dei Probiviri o per l’attivazione degli altri compiti previsti è esclusivamente della Segreteria Generale che, una volta assunta la decisione con delibera motivata :

  • trasmette gli atti relativi al collegio,
  • informa la parti
  • provvede a convocare il Collegio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, vincolanti per i soci della Confederazione e quindi per gli organismi delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti a qualunque livello e sono immediatamente esecutive.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso, entro dieci giorni, ricorso al Coordinamento Generale dell’Unione che, con propria delibera può confermare la decisione, rendendola quindi definitiva, o annullarla.

Il ricorso al Coordinamento Generale dell’Unione non sospende il provvedimento.

La Segreteria Generale, in casi di particolare gravità, può adottare provvedimenti di sospensione dalla qualifica di associato in attesa del pronunciamento del pronunciamento del Collegio dei Probiviri o della decisione del Coordinamento Generale dell’Unione.

È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito notificato alla Segreteria Generale della USAE, per tutti gli adempimenti del caso.

La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Generale della USAE entro i 20 giorni successivi alla data del dispositivo ed è facoltà delle parti in causa richiederne una copia.

Il socio USAE che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome dell’organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
  2. sospensione dai diritti e/o destituzione dalle cariche ricoperte;
  3. sospensione fino a dodici mesi dall’iscrizione, con destituzione da eventuali incarichi;

Le modalità e i termini dei procedimenti disciplinari e dei provvedimenti sono normate nel Regolamento dello Statuto.

 

 

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell’ambito del rendiconto economico annuale presentato dalla Segreteria Generale e ne riferisce al Coordinamento Generale dell’Unione.

È composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro un presidente, e due membri supplenti. Essi sono eletti dal Coordinamento Generale dell’Unione tra gli associati che presentino carattere di moralità.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati non aderenti alla Confederazione.

 

Art. 15 –  Organismi periferici

La Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.) si articolerà attraverso la costituzione di organismi di ambito Regionale, Provinciale e/o territoriale.

Organi Regionali sono il Comitato Regionale e il Coordinatore Regionale.

Organi Provinciali sono il Comitato Provinciale e il Coordinatore Provinciale.

Organi territoriali sono il Comitato territoriale e il Coordinatore territoriale; i Coordinamenti territoriali di comparto e di categoria; le R.S.A. e/o i Terminali Associativi.

I Comitati Regionali, Provinciali e/o territoriali si compongono, di norma, di un numero variabile di componenti, designati dai Coordinamenti di comparto (1 componente per coordinamento) dalle Organizzazioni Sindacali costituenti (2 componenti) e dalle Organizzazioni Sindacali aderenti (1 componente ciascuna), che eleggono al proprio interno i rispettivi Coordinatori Regionali, Provinciali o territoriali.

I Comitati Regionali, Provinciali e/o territoriali sono rappresentati, rispettivamente, dai Coordinatori Regionali, Provinciali e/o territoriali, che ne detengono la rispettiva rappresentanza.

Tali nomine vanno approvate e formalizzate dalla Segreteria Generale della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.), che può revocarle in ogni momento.

I Coordinatori Regionali, Provinciali e/o territoriali restano in carica, rinnovabile, un anno, convocano e coordinano rispettivamente i Comitati Regionali, Provinciali e/o territoriali, presiedendo le relative riunioni.

I Coordinatori Regionali, Provinciali e/o territoriali curano l’informazione alle e tra le sigle aderenti, promuovono a livello territoriale la politica nazionale della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.), sono abilitati alla firma degli accordi confederali ai rispettivi livelli decentrati.

Le R.S.A. (rappresentanze sindacali aziendali) e i Terminali Associativi sono i referenti aziendali della confederazione nei luoghi di lavoro.

La Segreteria Generale provvede in via provvisoria alla nomina dei Coordinatori Regionali, Provinciali e/o territoriali, in attesa della nomina dei comitati e dell’elezione  degli stessi.

 

Art. 16 – Congresso

Il Congresso si svolge in via ordinaria ogni 5 anni secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dalla  segreteria generale  che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto.

in via straordinaria si riunisce su convocazione del Segreteria Generale  nei casi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell’ambito del relativo Coordinamento Nazionale di comparto.

 

Art. 17 – Regolamenti d’attuazione

E’ prevista l’adozione di uno o più  regolamenti d’attuazione del presente statuto.

La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza della Segreteria Generale.

I regolamenti e le eventuali modifiche sono ratificati dal Coordinamento Generale dell’Unione.  Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione all’albo della sede centrale della confederazione e comunicazione – in forma semplice – alle  strutture periferiche.

La comunicazione dell’adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della confederazione.

I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l’altro, i diritti e i doveri degli associati, la vita dei coordinamenti di categoria,  le incompatibilità, le nomine pro-tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le espulsioni, le R.S.A., i T.A., l’istituzione eventuale di ulteriore strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali.

 

Art. 18 – Rapporti  fra la Confederazione e le organizzazioni aderenti

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l’obbligo di aggiornare la Confederazione con regolarità almeno semestrale relativamente a: Statuto vigente, composizione degli organi statutari, consistenza degli iscritti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l’obbligo di corrispondere, mensilmente, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Generale, i contributi per il tesseramento alla Confederazione deliberato dal Coordinamento Generale dell’Unione.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di partecipazione e di voto negli organismi statutari e nelle assemblee nonché dall’elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità dalla Segreteria Generale. Le Organizzazioni Sindacali aderenti rimangono debitrici per le quote arretrate.

Le organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti, a seguito di provvedimento motivato dei propri organismi statutari competenti, fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi per l’intero anno solare, possono recedere dalla Confederazione in qualsiasi  momento.

La Segreteria Generale può, con propria insindacabile decisione, decidere in qualsiasi momento la cessazione della adesione di ciascuna delle organizzazioni sindacali aderenti.

La Confederazione U.S.A.E. non intende porsi quale struttura gerarchica che interferisce nelle attività delle singole organizzazioni costituenti ed aderenti.

E’ pertanto fatta espressamente salva la totale incondizionata autonomia di ogni organizzazione sindacale aderente.

La Confederazione rappresenta le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti nelle trattative e nella stipula di accordi concernenti questioni di carattere generale che investano i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori.

Le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti hanno la massima autonomia nella definizione delle piattaforme contrattuali di settore.

Ogni organizzazione sindacale aderente dovrà però preventivamente informare la Confederazione circa i contenuti delle piattaforme.

Per la definizione e la sottoscrizione dei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) la Confederazione assumerà un comportamento conforme alle linee deliberate dagli organismi dalla federazione rappresentativa del settore, comparto o categoria.

 

Art. 19 – Enti Operativi e società

La  Confederazione U.S.A.E. potrà costituire enti operativi e/ società specifici per taluni settori di operatività quali la previdenza e l’assistenza sociale, la formazione professionale, il tempo libero, l’assistenza fiscale, ecc.

Ciascuna Organizzazione costituente ed aderente alla Confederazione potrà liberamente decidere se partecipare o meno, ovvero far partecipare propri associati, alla costituzione dei suddetti enti  e/o società contribuendo — gli stessi — pro quota al relativo finanziamento.

 

Art. 20 – Informazione e stampa

Al fine di favorire la circolazione dell’informazione sulle iniziative e le scelte dell’Associazione, la Confederazione può dotarsi, oltre che di un ufficio stampa, di un’agenzia stampa e/o editare pubblicazioni periodiche.

 

Art. 21  – Autonomia giuridica ed amministrativa

Le strutture della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.) ai vari livelli sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.), gli organismi periferici della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.), gli Enti della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.) o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.), né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla Unione Sindacati Autonomi Europei (U.S.A.E.).

 

TESTO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL COORDINAMENTO GENERALE DELL’UNIONE E DAL CONGRESSO.

Print Friendly, PDF & Email