Precisazioni in ordine al contenzioso ed ai ricorsi per il concorso Dd.Ss.

Con la sentenza n. 8655/2019 del 2 luglio u.s. il TAR Lazio ha annullato gli atti relativi alla procedura concorsuale per Dirigente scolastico e, in particolare, il D.D.M. n. 395/2019 che ha approvato la graduatoria dei candidati ammessi agli orali.
Avverso la detta sentenza del TAR, il MIUR, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha proposto immediato appello al Consiglio di Stato chiedendo che la sentenza del TAR impugnata fosse sospesa in sede cautelare e riformata nel merito (con conferma della validità degli atti impugnati).
Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l’esecuzione della predetta sentenza del Tar e, con l’ordinanza di giovedì scorso, 11.7.2019, si è riservato di decidere la questione nel merito all’esito della discussione fissata per il 17 ottobre p.v.
La questione, alla luce dei fatti sopra esposti (e delle motivazioni della sospensione: gli interessi superiori dello stato) è quindi sospesa ma non definita ed assolutamente aperta e anche i diritti dei partecipanti, quindi, restano sospesi nel vuoto. Ad oggi, infatti, le sorti dei candidati che hanno superato le prove concorsuali sono affidate all’appello redatto dall’Avvocatura dello Stato per conto del MIUR (che difende interessi propri del MIUR che solo in parte sono coincidenti con quelli dei partecipanti).
Nell’atto di appello, a causa dell’esiguità dei tempi intercorrenti tra la sentenza demolitive emanata dal Tar e la data fissata per la sua discussione innanzi al Consiglio di Stato, potrebbero infatti essere stati tralasciati (o non sufficientemente coltivati) aspetti cogenti, invece, che potrebbero contribuire in modo decisivo all’annullamento dell’impugnata sentenza per i candidati ammessi agli orali.
Conseguentemente, va da sé che il proporre ulteriori ricorsi in appello che ne evidenzino l’erroneità anche sotto profili diversi ed alternativi, andrebbe ad incrementare la possibilità di riformare la sentenza appellata in quanto, da una parte si darebbe maggiore vigore all’azione dell’Avvocatura e dall’altra si tutelerebbero le posizioni personali dei ricorrenti rendendo loro (e solo a loro) fruibili i benefici derivanti da un accoglimento parziale dell’appello.
E’ pertanto quanto mai opportuno che i candidati ammessi agli orali, quali controinteressati in virtù della notificazione avvenuta nei loro confronti per pubblici proclami, che per tutelare la rispettiva posizione personale propongano anch’essi appello.
A tal fine, USAE, previo attento esame dell’ordinanza del Consiglio di Stato ha approntato le opportune iniziative.
Ufficio stampa USAE