L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NON PUO’ ENTRARE NEL MERITO DEI CONFLITTI SINDACALI PER STABILIRNE TORTI E RAGIONI
L’art. 28 St. Lav. tutela il conflitto (Cassazione Sezione Lavoro n. 17288 del 28 agosto 2015, Pres. Roselli, Rel. Manna).
L’autorità giudiziaria non ha il potere di entrare nel merito dei conflitti sindacali per stabilirne torti e ragioni, al di fuori delle diverse ipotesi di condotte reprimibili ex art. 28 St. Lav., solo nella misura in cui il datore di lavoro limiti od impedisca l’esercizio di libertà e attività sindacali e del diritto di sciopero: quest’ultimo è un intervento a mera tutela del conflitto, che doverosamente prescinde dalla fondatezza o meno delle rivendicazioni che ne siano all’origine.