Deludente la risposta del Governo alle aspettative sul precariato

Adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. PRODI il D.P.C.M. relativo alla ripartizione del contingente di personale precario da stabilizzare, nella misura massima di 7.000 unità, in applicazione della Legge Finanziaria 2007 ed in servizio presso Agenzie, Enti Pubblici non economici ed Amministrazioni centrali dello Stato.

Con tale atto, certamente importante ma non esaustivo,  inizia il concreto percorso di definitiva stabilizzazione del lavoro precario in alcuni settori del mondo del lavoro pubblico. E’ una conferma del forte impegno profuso anche dalla nostra organizzazione per la tutela occupazionale di migliaia di lavoratori, ma non è esattamente ciò che ci aspettavamo.

Naturalmente la nostra Confederazione proseguirà ora nella pressante azione per conseguire anche la stabilizzazione degli altri lavoratori precari ancora presenti sia nei settori sopra indicati che presso i comparti del S.S.N.,  delle Autonomie Locali e  della Scuola.

Si riassumono in ogni caso, di seguito, i numeri della ripartizione con la avvertenza  che le amministrazioni elencate nel D.P.C.M. sono autorizzate ad avvalersi del predetto personale precario per gli anni 2007 e 2008, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Ripartizione del contingente di personale precario da stabilizzare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in applicazione dell’ att.1, comma 521, della Legge Finanziaria 2007:

–   Corpo Forestale dello Stato: 1.007
–    Ministero della Giustizia – Organizzazione Giudiziaria: 1.588
–    Ministero della Giustizia – Giustizia Minorile: 96
–    Ministero della Giustizia – Amministrazione Penitenziaria: 134
–    Ministero della Salute: 50
–    Ministero dei Beni Culturali: 2.055
–    Consiglio di Stato T.A.R.: 58
–    Ministero dell’Economia e delle Finanze: 8
–    Agenzia del Territorio: 1.518
–    INPS: 108
–    INPDAP: 47
–    INAIL: 50
–    APAT: 185
–    CNIPA: 20
–    ENPALS: 38

La Segreteria

N.b.

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